Ritardato o mancato pagamento canone RAI

Ritardato o mancato pagamento canone RAI
Dato che il termine per il pagamento del canone RAI è scaduto, vediamo cosa può fare chi non l’ha ancora pagato.
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Innazi tutto non lasciatevi ingannre dalle varie bufale che circolano circa fantomatiche sentenze (addirittura della Corte Europea) che sanciscono la decadenza del canone, o altre simili baggianate.
SONO TUTTE FROTTOLE! Se non pagate incorrerete in gravi sanzioni e provvedimenti giudiziari come spiegato più sotto.

Gli unici casi in cui si può non pagare li abbiamo elencati in questo articolo: http://digitaleterrestreabiella.myblog.it/2014/01/31/canone-rai/

Ora vediamo le sanzioni per i ritardi e come pagarle

Le sanzioni in caso di evasione possono arrivare sino a quasi 620 euro.
Chi invece rinnova l’abbonamento oltre i termini di legge deve
corrispondere il canone utilizzando un bollettino di c/c 1107 intestato a:

AG. ENTRATE DP. I UFF. TERR. TO 1 SAT
RECUPERO CANONI ABBONAMENTO TV

 

Vediamo ora a quanto ammontano le sanzioni per i pagamenti tardivi, in base ai giorni di ritardo.

Sanzione amministrativa e interessi di mora anno 2014
In caso di ritardo inferiore ai trenta giorni, e’ dovuta una sanzione amministrativa pari ad € 4,47.

In caso di ritardo superiore a trenta giorni la sanzione ammonta ad € 8,94.

Inoltre, qualora il ritardo superi i sei mesi, sono in aggiunta dovuti gli interessi di mora, attualmente determinati nella misura dell’ 1% per ogni semestre compiuto.

Tali maggiorazioni sono da versare sul c/c postale n. 104109 intestato a:

AG. ENTRATE DP. I UFF. TERR. TO 1 SAT
SANZ. AMM.VE INTERESSI E SPESE

Attenzione

I conti correnti segnalati sono specifici per i pagamenti del canone TV (c/c 1107) e delle sanzioni amministrative (c/c 104109) e non sono pertanto cumulabili in un unico conto corrente.

Scegliendo di pagare via internet o via telefono con carta di credito o utilizzando uno sportello bancomat il pagamento potrà essere eseguito in un’unica soluzione.
In questo caso sono dovute le sanzioni e gli interessi di mora nelle
misure sotto riportate.

Se il contribuente non rinnova nei termini stabiliti, il S.A.T provvederà al recupero bonario.

Successivamente, il recupero coattivo (Cartella esattoriale) sarà eseguito dal Concessionario della Riscossione – Decreto legislativo n. 46 del 1999.

Questo significa che l’importo potrà superare i 600Euro, e se non si paga la cartella esattoriale, scatteranno poi ulteriori provvedimenti come il fermo amministrativo dell’automobile, e il pignoramento dei beni.

I dati sopra riportati provengono da fonte ufficiale, ovvero dalla seguente pagina web del sito abbonamenti RAI: www.abbonamenti.rai.it/Ordinari/IlCanoneOrdinari.aspx#PagRit

Ritardato o mancato pagamento canone RAIultima modifica: 2014-02-03T12:25:06+01:00da am-radiotecnica
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